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Mediazione Creditizia

    

 

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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è un’attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sottoqualsiasi forma. Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessioni di crediti-ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall’art. 121 del testo unico bancario,fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni , avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da intermediari finanziari iscritti all’elenco generale o nell’elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo1°settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi. La mediazione creditizia prevede un’attività di consulenza, quale parte integrante, la raccolta di richiesta di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell’intermediario erogante, l’inoltro delle richieste alla banca o all’intermediario o dal cliente, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente. Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti nonché effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l’erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.
La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/ intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall’altra). Rischi La mediazione creditizia non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti aconcedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.Eventuali servizi accessori.
Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

A.Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente:27% (ventisette percentuale) (max) nellamisura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari ed allegatial presente in relazione al tipo di finanziamento richiesto, ed erogate direttamente dalla banca/intermediariofinanziario.
B.Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore Euro 500.00 (cinquecento) (max)
C.Spese a carico del cliente documentate dal mediatore Euro 500.00.(cinquecento) (max)
D.Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a serviziaccessori/opzionali (tipo contratti diassicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) Euro1000.00(mille)
E.Spese, a titolo di penale, che il cliente deve sostenere in caso che receda dal contratto senza giustificato motivo,abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero, o abbia stipulato contratto nei sei mesiprecedenti con altro mediatore 7%..
F.Qualora il finanziamento sia effettivamente concesso ed il cliente non eserciti il diritto di recesso le spese di cuiai punti B,C e D si intendono comprese nella provvigione indicata al punto A.I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogatodalla banca o dall’intermediario finanziario.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE
 

Diritti del Cliente
1.Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l’avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizionie conomiche e sulle principali clausole contrattuali.
2.Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l’avviso contente le principali norme ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio,sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali , della conclusione del contratto di mediazione.
3.Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna dellacopia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
4.Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi.
5.Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Obblighi del cliente

1.Il cliente ha l’obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2.Il cliente ha l’obbligo di dichiarare espressamente l’esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
3.Il cliente ha obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

Obblighi del mediatore

1.Il mediatore deve adeguare l’attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamentorichiesto.
2.Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità echiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3.Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

Limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente

1.Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
2.Il cliente autorizza il mediatore a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
3.Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 06. dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
4.Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi 06 dallasottoscrizione del contratto di mediazione .
5.Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
6.Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o saràerogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente ilmotivo.
7.Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcuni modo responsabiledell’operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di mancata concessione del finanziamentorichiesto.
8.In caso che insorgano delle controversie il Foro competente è quello di Torino.
9.In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l’intermediario finanziario, il clientesarà tenuto al pagamento delle spese di istruttoria e spese documentate del mediatore creditizio.

LEGENDA

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette inrelazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al finedella concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.
Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.
Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta fuori sede: l’attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto alpubblico del mediatore creditizio.
Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.
Intermediari finanziari : società che svolgono attività finanziaria iscritte all’elenco o nell’elenco speciale previsti,rispettivamente , dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1°Settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

 
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