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Cassazione, sez. II, 30-5-2000, N.7172 Proprietà

 

Proprietà: Accessione invertita

 

Cassazione, sez. II, 30-5-2000, N.7172 

La Massima:
Qualora nella costruzione di un edificio venga occupata una porzione del fondo attiguo è irrilevante che nei tre mesi successivi al giorno in cui ebbe inizio la costruzione non vi sia stata l’opposizione del proprietario del fondo occupato, una volta accertato che mancano i presupposti perché possa configurarsi una accessione invertita, a esempio per assenza del requisito della buona fede, da parte del costruttore.

Il commento:
Uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario (cioè quando a fondamento del diritto di proprietà non si trova la derivazione dal diritto di un precedente titolare, TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 36^ ed. 1995, p-447) è l’accessione: cioè quando qualcosa che è altrui si unisce materialmente alla proprietà di altro. Il principio generale è sancito dall’art.934 c.c., per cui qualunque cosa esistente sopra o sotto un suolo appartiene al proprietario di questo, salvo che sia disposto da altri articoli di legge o da particolari convenzioni. Una delle eccezioni è l’art.938 c.c. a cui fa riferimento la sentenza in commento. Per tale articolo, il principio dell’attrazione al suolo di ciò che vi è sopra o sotto costruito , non opera quando “in buona fede” si occupa con una costruzione una porzione del fondo attiguo ed il proprietario di tale fondo non reagisce entro tre mesi dall’occupazione.


 

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