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Denuncia del Difetto - Termine di decorrenza
 

 

Cassazione sez. II, 12-05-2000 n.6092 

La Massima:
Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art.1669 c.c. in materia di appalto ha inizio non già quando il committente abbia acquisito la cognizione degli effetti dei vizi medesimi o dei loro segni esteriori di danno o di pericolo, bensì dal momento in cui abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del difetto, della sua gravità, delle sue cause, non trovandosi il predetto, in caso contrario, nella condizione di stabilire se il vizio sia o meno imputabile all'appaltatore. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.

Il commento:
Il riconoscimento del vizio dell'opera appaltata può avvenire o su denuncia del committente nei termini di sessanta giorni dalla scoperta (per le difformità e i vizi non gravi - art. 1667 c.c.) o entro l'anno (per la rovina e i difetti di cose immobili gravi - art. 1669 c.c.), ovvero dallo stesso appaltatore come enuncia il secondo comma, secondo capoverso dell'art. 1667 c.c. - applicabile anche in caso di rovina. In questo caso, secondo l'articolo 1667 II comma, la denuncia non è necessaria perché: "l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi ..). Addirittura secondo Cass. 11672/2000, non negando gli stessi in causa. Il riconoscimento fa sorgere una nuova obbligazione in capo all'appaltatore in forza della quale si obbliga unilateralmente ed alternativamente all'eliminazione o alla riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno (art. 1668 c.c.). Se però le difformità o i vizi sono così gravi da rendere l'opera inidonea alla sua destinazione il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

 

 

 

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