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Cassazione sez. II, 30-05-2000 N.7180 Responsabilità Direttore Lavori

Direttore dei lavori - Responsabilità
 

 

Cassazione sez. II, 30-05-2000 N.7180

La Massima:
L'obbligazione del direttore dei lavori è un'obbligazione di mezzi, tuttavia ciò non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell'opera al progetto, giacchè il direttore dei lavori, come l'appaltatore (e a maggior titolo, attesta la sua preparazione tecnica), è tenuto all'individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono quella "buona riuscita" del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi: (nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del direttore lavori per la mancata coibentazione dei pilastri di un edificio, con conseguente condensazione di umidità all'interno degli appartamenti, benché tale accorgimento, non fosse previsto dal progetto).

Il commento:
Secondo l'insegnamento tradizionale l'obbligazione di mezzi è il vincolo in forza del quale il soggetto è tenuto ad un comportamento e, normalmente, ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale. Essa si differenzia dall' obbligazione di risultato poiché, quest'ultima, ha per oggetto, appunto il risultato dedotto in contratto (es: la costruzione di un muro, la coibentazione di pilastri di un edificio) cosicché il solo fatto del risultato mancato, comporta la responsabilità contrattuale. Secondo la pronuncia in commento, che trova un precedente anche in Cass. 21-10-1991 n.1116, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente per inadempimento "all'obbligazione di mezzi" se non verifica, controlla ed eccepisce che il progetto e l'esecuzione dell'opera sono a regola d'arte

 

 

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