
2003012295 - Cass. 21 agosto 2003, n. 12295 - Antenne - (diritto di installazione ex L. n. 554 del 1990) La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12295/2003, ha affermato che: L'art. 1 della legge 554 del 1940 non condiziona l'installazione di antenna televisiva sulla proprietà altrui alla impossibilità di installarla su bene proprio (o in comproprietà) dell'utente, neppure in relazione all'art. 832 c.c., disposizione generale - questa - sul diritto del proprietario di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, ma nel limiti e con l'osservanza degli obblighi stabilitidall' ordinamento. Ed invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il diritto riconosciuto dal richiamato art. 1 legge n. 554 del 1940, è diritto soggettivo perfetto di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che l'installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima (v. da Cass. S.U. n. 1005/60 a Cass. S.U. n. 3728/76 a Cass. n. 5399/85, n. 1176/86 e n. 2862/94), aspetto - quest'ultimo - non esaminabile nella specie, per l'anzidetta novità della questione.
Riferimenti:
Conforme a Cass. 6 novembre 1985, n. 5399. Massima: Il diritto all'installazione di antenne ed accessori, sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 cost.), è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile; pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni; al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 c. c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.
Riferimenti:
LEGGE 6 maggio 1940, n. 554. Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche. Art.1. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3. Art.2. Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi. Art. 3. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo. Art. 4. Abrogato dalla L. 26 marzo 1942, n. 406. Art.5. Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente. Artt. 6-10. Abrogati dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382. Art. 11. Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni. All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.
Note:
La sentenza sarà pubblicata per esteso nella rivista Amministrare Immobili.
A cura del Centro Studi Nazionale (avv. Luigi Salciarini)
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