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La sentenza di revisione delle tabelle millesimali Le tabelle millesimali del condominio possono essere modificate per qualsiasi motivo dai condomini stessi all'unanimità. È evidente che non è facile pervenire a tale risultato per questa via. L'alternativa è farle modificare dal Tribunale, il quale tuttavia può farlo solo in due casi: se esse siano errate sin dall'origine, ovvero se lo siano diventate in conseguenza di importanti modificazioni, nel tempo, dell'edificio condominiale. La peculiare caratteristica di questo processo è che esso, perché la sentenza possa "far stato" nei confronti di tutti i condomini, deve vederli necessariamente tutti parte del processo: è pertanto necessario che colui o coloro che promuovono la causa vi convengano tutti gli altri condomini, mentre l'amministratore avrà un importante ruolo di sussidio dovendo fornire una adeguata "anagrafe" condominiale, ai fini della corretta instaurazione del processo. Le "spese" di quel giudizio sono di due specie, quelle della inevitabile CTU (attraverso la quale il Giudice individua le "nuove" tabelle millesimali) e le spese di avvocato propriamente dette, tra cui assumono particolare importanza quelle di notifica, nel caso si sia dovuta effettuare nei confronti di molti condomini, ovvero quelle di quei condomini che si siano costituiti in causa singolarmente, per tutelarvi un interesse particolare: in questo caso l'importanza di tali esborsi è data non tanto dalle spese vive, come nel primo, ma dalla impossibilità di suddividerle tra molti. Mentre risponde ad un elementare e condiviso principio di giustizia che le spese di perizia vengano suddivise tra tutti i condomini, indipendentemente dalla loro posizione processuale, sulla base della nuova tabella millesimale, quanto alle spese di avvocato, la più frequente decisione è quella di "compensarle", quindi ogni parte che si è attivata nel processo paga le sue: determinazione solo apparentemente di giustizia, in quanto vi è disparità tra chi abbia agito in gruppo numeroso e chi abbia agito da solo e chi sia rimasto "contumace"; andrebbe poi anche valutata la responsabilità nell'aver reso necessaria la causa da parte di chi si sia, per bassi profili di interesse, pervicacemente opposto ad una evidente necessità di modifica in suo danno della tabella. È infine principio consolidato nella giurisprudenza che le tabelle oggetto di revisione conservino efficacia e validità sino a che non intervenga una rituale modifica delle stesse attraverso la pronuncia del giudice: infatti (Cass. n. 7696 del 1994) "poiché la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 att. cod. civ. non ha natura dichiarativa, ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini, l'efficacia di tale sentenza. decorre dal passaggio in giudicato". Il passaggio in giudicato si ha trascorso un anno (più quarantasei giorni per la sospensione feriale dei termini processuali) dal deposito della sentenza oppure entro trenta giorni da quando l'una delle parti la notifica all'altra. Naturalmente se qualche condomino dovesse interporre appello la definitività e quindi il momento dell'inizio dell'efficacia delle nuove tabelle millesimali lo avremo solo con il passaggio in giudicato della sentenza di appello (salvo ricorso per Cassazione). Rilevantissima conseguenza dell'entrata in vigore della tabella millesimale solo con il passaggio in giudicato è la non ripetibilità degli eventuali maggiori oneri condominiali versati dai condomini anche nel corso della causa (e, a maggior ragione, di quelli pregressi). |  | |
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