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LE COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE  

 

Fra le facoltà dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'articolo 70 disp. att. c.c., rientra anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di violazioni del regolamento, ove lo stesso preveda tale possibilità.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 26 giugno 2006 n. 14735, precisando che al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l'amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (articolo 1130 comma 1 c.c.) a curare l'osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'edificio.

 


 

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