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Decadenza del permesso di costruire

L'efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire è regolata dall’articolo 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, prescrivendo che “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori”.

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.

La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività.Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2003, n. 453) ha stabilito che non può essere dichiarata la decadenza del permesso di costruire (Ex concessione edilizia) ai sensi del citato articolo 15 (Ex articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) del DPR n. 380/2001, in presenta di impedimenti indipendenti dal titolare del permesso, anche se causati da fatti privati quali la contestazione e le molestie del vicino in relazione al diritto di accesso al lotto.

Il comportamento molesto del confinante non ha assunto carattere episodico, ma si è protratto costantemente nel tempo, inoltre, un obiettivo ostacolo alla conduzione dei lavori viene rappresentato anche dal divieto di transito per i mezzi pesanti sulla strada, superato solo con il rilascio di un'autorizzazione in deroga.

Questa catena di eventi, di cui l’amministrazione aveva conoscenza perché segnalati dal titolare del permesso, indubbiamente rappresentano un impedimento assoluto alla esecuzione dei lavori, poiché questi di certo non potevano essere realizzati senza che fosse assicurato il passaggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.

L’impedimento, ritengono i giudici di Palazzo Spada, non è riferibile alla condotta del titolare del permesso, per cui è tale da costituire quella “causa di forza maggiore” che sospende il decorso dei termini di decadenza del permesso di costruire previsti dalle norme in materia.

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