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LA LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE

Fanno parte dei contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione tutti quelli aventi ad oggetto immobili con destinazione d'uso commerciale, artigianale, industriale, professionale o alberghiero.
La locazione ad uso diverso dall'abitazione è tuttora interamente disciplinata dalla legge 392/78 (la "legge dell'equo canone") che si occupa di questa tipologia di locazioni al capo II (artt. 27 e segg.).
Il contratto ad uso diverso dall'abitazione ha durata di 6 anni + 6 di rinnovo automatico (9+9 per gli immobili adibiti ad attività alberghiere) e si caratterizza per la possibilità di determinare liberamente l'entità del canone di locazione.

durata
 
6 anni + 6 di rinnovo automatico 9 anni + 9 per immobili destinati ad attività alberghiere
 
Facoltà di recesso
per il conduttore

Il conduttore può recedere dal contratto:- in qualunque momento nel corso della locazione- inviando lettera raccomandata con almeno 6 mesi di preavviso- per gravi motivi (a meno che il contratto non preveda esplicitamente la possibilità di recedere anche indipendentemente dal sussistere di gravi motivazioni)

Facoltà di disdetta
per il locatore

Il locatore può inviare disdetta: - solo in occasione delle scadenze contrattuali - inviando lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza (18 mesi se si tratta di un immobile destinato ad attività alberghiere).Alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare facoltà di disdetta solo se ricorre una delle condizioni stabilite per legge (art. 29 legge 392/78):- se il locatore intende adibire l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o di un parente entro il 2° grado in linea retta;- se il locatore intende adibire l'immobile ad uso commerciale, artigianale, industriale, professionale o alberghiero, proprio, del coniuge o di un parente entro il 2° grado in linea retta- se il proprietario intende demolire l'immobile per ricostruirlo, oppure se deve ristrutturarlo integralmente.Qualora non ricorra nessuna di queste condizioni il contratto si rinnova, automaticamente e alle stesse condizioni, per un periodo di ulteriori 6 (o 9) anni, al termine del quale il locatore può inviare disdetta, sempre con lo stesso termine di preavviso, questa volta per qualunque motivazione. In caso contrario il contratto si rinnova alle medesime condizioni, per uguale periodo.

canone
 
Completamente libero, secondo accordi tra locatore e conduttore
Aggiornamento del canoneIl canone può essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% dell'indice pubblicato dall'ISTAT circa l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
aspetti fiscali
 
SCONTI FISCALICome per tutti i contratti di locazione è ammessa una deduzione fiscale dal canone imponibile dichiarato dal locatore ai fini IRPEF del 15%.
REGIME IVASe il locatore è un soggetto dotato di partita IVA, il canone di locazione è soggetto ad IVA nella misura del 20%.

 

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